SOCIETA' ITALIANA DI ISTOCHIMICA

REGOLAMENTO

(Aggiornamento Assemblea 11 giugno 2010)

Art. 1)

La Società Italiana di Istochimica aderisce alla International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry (IFSHC). In occasione di ogni Congresso della IFSHC il Consiglio deve designare due soci, di cui uno con diritto di voto, che la rappresentino in seno alla federazione.

Art. 2)

Organo ufficiale della Società è la Rivista "European Journal of Histochemistry" (già Rivista di Istochimica Normale e Patologica, già Basic and Applied Hystochemistry, già European Journal of Basic and Applied Histochemistry).
2.1 - La Società è proprietaria della testata e può affidare ad una Casa Editrice l'incarico della stampa, della gestione amministrativa e della distribuzione.
2.2 - Il Direttore Responsabile, l'Editor in Chief e gli eventuali Managing Editors sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e garantiscono la gestione scientifica della Rivista.
2.3 - Il Comitato di Redazione della rivista è costituito di volta in volta dai membri del Consiglio in carica e da almeno altri 15 membri italiani e stranieri, rinnovabili ogni 4 anni.
2.4 - L'Editor di EJH., o un suo delegato, ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando vengano discussi argomenti inerenti la Rivista.
2.5 - La rivista, a giudizio dell'Editor in Chief, può pubblicare fascicoli in forma di supplemento, anche relativi ad atti di manifestazioni affini.

Art. 3)

La Società terrà di norma un Congresso Nazionale ogni due anni, ad eccezione degli anni in cui cade il Congresso Internazionale della IFSHC.
3.1 - I temi del Congresso devono trattare argomenti di Istochimica o ad essa strettamente correlati. 3.2 - La sede del Congresso viene indicata di norma dall'Assemblea o, in assenza di una delibera, dal Consiglio Direttivo.
3.3 - Il Congresso deve aver luogo, di regola, nel periodo compreso fra le due ultime settimane di Maggio e la prima settimana di Giugno.
3.4 - La durata dei lavori scientifici del Congresso non deve superare i due giorni e mezzo, fatta salva la possibilità di dedicare una eventuale altra giornata a Simposi satelliti o a manifestazioni collaterali che devono comunque essere preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.
3.5- Gli argomenti vengono proposti dall'Assemblea che può peraltro delegare allo scopo il Consiglio Direttivo.
3.6 - Il Presidente del Congresso deve essere un Socio e deve formalizzare il suo impegno a farsi carico di tutti i relativi oneri.
3.7 - Gli aspetti organizzativi e quelli scientifici devono essere preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo.
3.8 - Non è previsto alcun sostegno finanziario da parte della Società salvo, ove possibile e ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, l'erogazione di eventuali contributi straordinari per la pubblicazione degli Atti.
3.9 - Gli Atti del Congresso dovranno essere pubblicati come tali ed in lingua inglese a cura e a spese degli organizzatori, preferibilmente sulla Rivista EJH. Il fascicolo relativo dovrà essere distribuito ai partecipanti del Convegno. Gli Atti dovranno comunque essere corredati almeno da un indice dei nomi, avere veste legalmente riconosciuta ed una adeguata collocazione editoriale. Questa dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.
3.10 - Tutti i Soci hanno titolo a presentare comunicazioni ai Congressi Nazionali secondo il numero, l'estensione e le modalità stabilite di volta in volta. Il Consiglio Direttivo, in accordo con gli Organizzatori del Congresso e con l'Editor della rivista, potrà comunque riservarsi il diritto di non ammettere alla pubblicazione negli atti lavori con contenuti scientifici ritenuti non adeguati o pertinenti.
3.11 - Su preciso invito della Redazione di EJH uno o più contributi scientifici potranno venire pubblicati in extenso sulla Rivista purché rispondenti alle norme editoriali di cui alle "Norme per gli Autori".
3.12 - Su delibera del Consiglio Direttivo, la Società Italiana di Istochimica potrà di volta in volta farsi carico delle spese di pubblicazione di un certo numero di pagine degli Atti o delle Relazioni su invito.

Art. 4)

Per le operazioni di votazione inerenti la nomina del Consiglio Direttivo saranno nominati seduta stante quattro Soci scrutatori, i quali procederanno a distribuire le schede, a raccoglierle nell'urna, a controllare la posizione sociale dei votanti e a comunicare i risultati all'Assemblea, redigendo il relativo verbale analitico che andrà a far parte integrante del verbale dell'Assemblea.
4.1 - Hanno diritto al voto solamente i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
4.2 -Le operazioni di voto devono avere congrua durata ed estendersi almeno a parte di due sedute.
L'elezione del Consiglio Direttivo va effettuata con voto segreto.
4.3 - Il nuovo Consiglio Direttivo entrerà in carica il 1 gennaio dell'anno successivo a quello di nomina.
4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche per via telematica, fatta salva l'approvazione scritta del verbale da parte dei partecipanti.

Art. 5)

Il Socio radiato potrà essere riammesso dietro domanda scritta di riassociazione e solo dopo aver versato almeno parte delle quote arretrate.