SOCIETA' ITALIANA DI ISTOCHIMICA
STATUTO
(Aggiornamento Assemblea del 14 dicembre 2021)
Art. 1)
La Società Italiana di Istochimica è una libera Associazione Culturale apolitica, aperta a tutti i cultori dell'Istochimica, a qualunque disciplina essi appartengano.
Art. 2)
L'associazione, senza fine di lucro, ha per scopo la promozione e la diffusione degli studi e delle ricerche di Istochimica comunque condotte, favorendo le relazioni fra i suoi vari cultori, per la più proficua valorizzazione delle singole iniziative e dei risultati raggiunti in discipline differenti. Si prefigge inoltre di:
- promuovere l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde
- favorire la diffusione dell'informazione scientifica anche attraverso una Rivista di istochimica secondo gli standard internazionali
- promuovere contatti e legami con altri gruppi ed Associazioni scientifiche affini in Italia ed all'estero
- promuovere e/o sostenere in Italia ed all'estero iniziative volte a favorire la formazione, la qualificazione e la presenza attiva degli istochimici italiani nel contesto internazionale, anche attraverso l'istituzione di premi e l'erogazione di contributi per la partecipazione a congressi.
Art. 3)
Le domande di ammissione dei nuovi Soci sono valutate dal Consiglio Direttivo, sulla base del curriculum del candidato, e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. La Società annovera un ristretto numero di Soci Onorari eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 4)
L'associazione ha sede legale in Urbino, Via Ca' Le Suore 2, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università.
Art. 5)
L'associazione terrà convegni periodici, preferibilmente ogni due anni, anche in associazione con manifestazioni consimili, evitando la sovrapposizione con il Congresso della International Federation of the Societies of Histochemistry, in località da designarsi di volta in volta dall'Assemblea o, in mancanza di sua determinazione, dal Consiglio.
Art 6)
In occasione dei convegni Nazionali si terrà, di norma, un'Assemblea ordinaria dei Soci.
Art. 7)
Organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci o “Assemblea” ed il Consiglio Direttivo o “Consiglio” e il Presidente.
Art. 8)
Partecipano all'Assemblea i Soci ordinari e non-strutturati in regola con il versamento delle quote associative annue, nonché i Soci onorari. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata quando lo ritenga la maggioranza del Consiglio, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea viene convocata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione a mezzo di lettera, inviata ai Soci per posta ordinaria o elettronica, all'indirizzo quale risulta dal libro Soci. L'Assemblea è sovrana e può deliberare solo sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Ordine del Giorno viene stilato dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, devono essere prese a maggioranza dei voti, in prima convocazione con presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Per deliberare su modifiche statutarie o su eventuali regolamenti interni occorre la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Nelle votazioni ogni socio ha diritto ad un solo voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci partecipanti alle votazioni mediante delega scritta: ogni Socio partecipante non può presentare più di una delega.
Art 9)
Qualora insorgano questioni di particolare urgenza, la Presidenza può indire votazioni, anche in forma elettronica, per mezzo di schede contenenti per esteso la deliberazione proposta e inviate dal Segretario all'indirizzo dei Soci. In questo caso la votazione sarà valida qualora vi prenda parte la maggioranza assoluta di tutti i Soci.
Art. 10)
Il Consiglio è composto da 5 membri e viene eletto dall'Assemblea con voto segreto. Le votazioni posso avvenire anche in modalità telematica. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. I Consiglieri del Consiglio restano in carica 4 anni e non sono rieleggibili per il quadriennio successivo, ad eccezione del Segretario. In caso di rielezione, il Segretario non può rivestire altra funzione nel Consiglio. Fa parte del Consiglio extra-numero, ma con diritto di voto, il Presidente uscente con la qualifica di Past-President. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga opportuno. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di tre quinti dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 11)
Il Consiglio cura quanto è necessario per il funzionamento e l'incremento della Associazione. Il Consiglio tiene relazioni con Associazioni e Società affini, con le Società di Istochimica straniere e con la loro Federazione Internazionale e, ove previsto, vi nomina i rappresentanti della Società.
Art. 12)
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea. In caso di sua assenza o di suo impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente.
Art. 13)
Le delibere dell'Assemblea e del Consiglio sono verbalizzate in apposito registro. I verbali sono consultabili da parte dei Soci, dietro richiesta scritta al Presidente.
Art. 14)
L'associazione ha durata a tempo indeterminato.
Art. 15)
I Soci versano una quota annua il cui ammontare viene fissato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, e può essere soggetto a revisione. La quota sociale non è cedibile a terzi e, al Socio, non dà diritto ad alcun utile o dividendo. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.
Art 16)
Il Consiglio può dichiarare la decadenza del Socio nei seguenti casi:
a) morosità del Socio Ordinario per più di tre annualità
b) inosservanza reiterata dello Statuto o del Regolamento
c) situazione di incompatibilità o comportamento pregiudizievole all'onorabilità dell'Associazione.
Art.17)
Il patrimonio dell'associazione è illimitato. Esso è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi o elargizioni liberali di enti e di privati.
È fatto divieto di distribuire -anche in modo indiretto- utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Art 18)
Il Consiglio redige ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito all'anno solare. Esso deve successivamente essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. La documentazione di supporto di tale rendiconto deve essere conservata secondo le norme fiscali.
Art.19)
Su proposta del Consiglio, l'Assemblea ha facoltà di redigere e approvare un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.
Art. 20)
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.21)
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia.